Cosa c'è da sapere sulla normativa della Società Benefit

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La normativa delle Società Benefit non è interessante solo in quanto tale ma anche perché consente di vedere, al suo interno, tutte le prospettive di rigenerazione aperte dal business in Benefit (Agenda 2030). Ecco allora che il carattere 'B' si traduce immediatamente in innovazione.

Avviare un processo di innovazione presuppone una trasformazione di carattere culturale e implica la necessità, per i soggetti coinvolti, di uscire dalla comfort zone che delimita l’ambito di azione tradizionale, già noto, usuale, sperimentato.

I fattori che innescano il cambiamento possono essere esterni e, spesso, in quanto tali si percepiscono come meri gravosi ostacoli.

Il processo innovativo che ha riguardato le imprese negli ultimi anni ha comportato una trasformazione profonda dell’attività svolta, degli ambiti nei quali questa si esplica e dei processi di business.

L’evoluzione dei processi, in particolare, ha incontrato sul proprio cammino, come fattore esterno di cambiamento, l’istanza sociale ad adottare una strategia di sviluppo sostenibile, che si può sinteticamente definire come crescita economica e produttiva mutata nel modo di interagire e di comportarsi, attivamente orientata alla coesione sociale e alla tutela ambientale (1).

Sul piano dell’evoluzione normativa, regolamentare e convenzionale dal“ Libro Verde per la Responsabilità Sociale delle Imprese”, ispirato dall’iniziativa delle Nazioni Unite del Global Compact del 2000, si è giunti alle norme istitutive in Italia (primo Paese europeo) delle Società Benefit (2) attraverso la realtà internazionale delle B Corp.

I modelli normativi, regolamentari e convenzionali cui si è fatto cenno, non possono considerarsi fasi di sviluppo successive (upgrade) del percorso evolutivo volto ad adottare il modello economico imprenditoriale a impatto positivo, bensì strumenti per molti aspetti alternativi ma non confliggenti. Ciascuno inoltre implica un diverso sistema di valutazione (misurazione) dell’impatto generato. 

Questa breve disamina della normativa istitutiva delle Società Benefit, intende offrire un primo strumento di conoscenza e, si auspica, di suggestione per le azienda ad intraprendere una trasformazione optando per il “piano B: Innovazione”.

Scegliere consapevolmente il processo innovativo di tipo 'B' è il primo importante passo che ogni società dovrebbe intraprendere.

Normativa della Società Benefit: come funziona

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (3) è stato introdotto nel nostro ordinamento il “modello” di Società Benefit.

Nove norme di tale legge (precisamente i commi dal 376 al 384) ne delineano i tratti essenziali, allo scopo di promuoverne e favorirne la diffusione.

Non si tratta di una particolare tipologia di società che si aggiunge a quelle esistenti (Srl, SpA, ecc.) bensì è un modo di essere delle società nell’attuare il proprio modello di business. Ciò vale non solo per le società di capitali (come per es. le Srl e SpA, per ricordare le più note) ma anche per le società di persone (es. società semplice, snc), dunque per tutti i tipi di società disciplinati dal codice civile (precisamente al Titolo V, Libro V e Libro VI del cod. civ.).

Ma quali sono le principali caratteristiche della Società Benefit?



In buona sostanza, le Società Benefit organizzano il proprio modello di business ed esercitano l’attività d’impresa in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile, in ambito economico, sociale e ambientale, pur senza perdere di vista il conseguimento di utili.



Le finalità di beneficio comune sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della Società Benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al

secondo quanto previsto nello statuto.

A tal fine, la Società Benefit (ferma restando la disciplina propria di ciascun tipo di società prevista dal codice civile) individua uno o più soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Punti salienti 

Per assumere la qualifica giuridica di società benefit:

  • la società esistente deve indicare nel proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Occorre dunque procedere alla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto(nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società)
  • la società in fase di costituzione prevede direttamente nel proprio oggetto sociale anche le finalità di beneficio comune che intende perseguire, oltre agli elementi caratterizzanti la società benefit secondo le disposizioni normative che si stiamo esaminando.

In tal modo la Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale (snc, Srl, SpA, ecc) le parole Società Benefit o l'abbreviazione SB e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Così la società si caratterizza verso l’esterno, quanto all’azione di business che la contraddistingue in base alla normativa in esame e acquisisce un valore aggiunto che va ad incrementare il suo capitale reputazionale.

Diverse, anche se non ancora numerosissime, grandi società che hanno compiuto tale scelta, modificando in ottica benefit il proprio modello di business.

Importante, definire con precisione alcuni concetti cui si riferiscono le norme che regolano le Società Benefit, contenute come detto nella L. 208/2015.

La definizione di tali concetti consente di comprendere la portata dei principi che sottendono le Società Benefit e il loro funzionamento:

a) il beneficio comune nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit può riguardare


b) altri portatori di interesse: si tratta del soggetto o gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle Società Benefit nel conseguimento del beneficio comune. Inevitabile, infatti, che la Società Benefit tenda ad attuare la propria “filosofia di business” in ogni ambito della propria attività (dall’ambiente lavorativo, sino all’ambito territoriale nel quale comprende di avere un impatto) condividendola con coloro con cui entra in contatto. Ciò determina la creazione di filiere produttive che collaborano nell’attuazione dello sviluppo sostenibile.


c)  standard di valutazione esterno: il beneficio comune che la Società Benefit ha come obiettivo non può rimenere una mera petizione di principio. Si procede alla valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune, secondo modalità e criteri di valutazione che devono essere necessariamente utilizzati.

L’allegato n. 4 della L. 208/2015 prevede che lo “standard di valutazione” esterno deve essere:

  1. ESAURIENTE e ARTICOLATO riguardo la valutazione d’impatto delle azioni della società nel perseguire il suo obiettivo di beneficio comune nei confronti delle persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, nonché gli altri portatori di interesse;
  2. sviluppato da un ENTE INDIPENDENTE (non controllato né collegato con la Società la cui azione è oggetto di valutazione;
  3. CREDIBILE perché sviluppato da un Ente che: a- ha le competenze ad hoc per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b- utilizza  un  approccio  scientifico  e  multidisciplinare  per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo  di consultazione pubblica;
  4. TRASPARENTE in merito alle informazioni che riguardano le modalità di effettuare la valutazione e/o modifiche/aggiornamenti dello standard di valutazione utilizzato dall’Ente incaricato; nonché l’identità degli amministratori ed organo di governo dell’Ente, compreso resoconto delle entrate e risorse di cui dispone, al fine di escludere eventuali conflitti di interesse.

d) aree di valutazione: per aree di valutazione si intendono gli ambiti settoriali (aree di analisi) che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune. Tali ambiti sono identificati nell’allegato 5 della legge citata, a norma del quale la valutazione  deve riguardare:

  1. GOVERNO DELL’IMPRESA: per la valutazione del grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione a:
    • scopo   della società;
    •  livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse;
    • grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
  2. LAVORATORI: per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di  retribuzioni e  benefit,  formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  3.  ALTRI PORTATORI D’INTERESSE: per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, nonché ogni azione di supporto allosviluppo locale e della propria catena di fornitura;
  4. AMBIENTE, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Secondo quanto previsto dal comma 382 L. 208/2015 La società benefit è chiamata a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune.

Tale relazione, da allegare al bilancio societario, deve includere:

  1. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  2. la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nel citato allegato 4, che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 della stessa legge;
  3. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi (comma 383 L. 208/2015).

Conseguenze in caso di inosservanza degli obblighi cui la Società Benefit deve attenersi

Se la Società Benefit non è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie sopra indicate (previste dal comma  376),conformemente a quanto previsto dallo statuto, è inadempiente rispetto ai doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

In tal caso, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori (così co. 381 L. 208/2015).

La Società Benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e controllo da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), con ogni conseguenza per l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

I requisiti di trasparenza servono non solo per informare il pubblico sugli impatti sociali e ambientali complessivi della Società Benefit, ma anche per informare amministratori e responsabili dell’impatto in modo che siano meglio in grado di esercitare il loro ruolo, e gli azionisti in modo che possano esercitare i loro diritti.

La corretta redazione e pubblicazione della relazione di impatto diventa strumento fondamentale per le Società Benefit per adempiere agli obblighi di trasparenza rispetto alla creazione di beneficio comune, sia generale che specifico.








(1)  “LIBRO VERDE - Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” Bruxelles, 18.7.2001COM(2001) 366;

(2)  L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) – disegno di legge n. 1882 Senato della Repubblica – Sen. Mauro Del Barba

(3)  Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Commi 376-384 (legge di stabilità 2016). Gazzetta Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.