Società Benefit: un nuovo modo di fare impresa

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La Società Benefit, un nuovo modo di fare impresa, è una azienda fondata sull’etica, sulla consapevolezza e sulla sostenibilità. Si pone quindi alla base dell’economia sostenibile.

La definizione

Le Società Benefit sono aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di ricavarne profitti, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile - dal punto di vista ambientale e sociale oltre che economico -  e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder.


In Italia la Società Benefit è stata Introdotta nel 2016, su ispirazione delle Benefit Corporation già presenti negli USA.


Peculiarità di questo modello di impresa è l’integrazione nel core business aziendale di obiettivi finalizzati a realizzare un impatto sociale e ambientale positivo come parte integrante della strategia per creare valore nel lungo periodo.


I vantaggi


Gestire un'azienda avendo cura e operando in modo che essa eserciti un impatto positivo sulla società e sull’ambiente e prendere un impegno formale in tal senso genera vantaggi anche per l'azienda stessa.


Essere Società Benefit, infatti, indirettamente fa risparmiare denaro e aumentare la redditività liberando tutte le energie positive presenti al suo interno e generando tutto il valore che è nelle sue possibilità.


Se siamo diffidenti nei confronti di dell’ambientalismo e della responsabilità sociale e li pensiamo come un ‘di più’ per aziende ricche o sognatrici, pertanto, dobbiamo ricrederci.


Voci autorevoli ci dicono che c’è una innegabile correlazione lineare tra sostenibilità ambientale e sociale e risultati finanziari aziendali.


Già nel 2011 McKinsey scriveva che la scelta per le aziende non era se, ma come gestire le attività relative alla sostenibilità e aveva evidenziato come un approccio disorganico ed esclusivamente reattivo alla sostenibilità non fosse più sufficiente.


Le aziende possono scegliere se considerare l'attenzione alla sostenibilità un male necessario, una mera questione di conformità o un rischio da gestire, portando avanti il solito modo di fare impresa, oppure se affrontare la sostenibilità come una maniera innovativa per aprire nuove opportunità di business creando al contempo valore per la società nel suo insieme (The Business of Sustainability, McKinsey Global Survey Result, 2011).


Prendere l’impegno e assumere la responsabilità di essere una Società Benefit, aumenta la consapevolezza del proprio modo di fare impresa e porta naturalmente a:

  • prendere in esame - per migliorarli – tutti gli aspetti aziendali
  • misurare in maniera quali-quantitativa l’impatto prodotto
  • confrontarsi in maniera ‘coopetitiva’ con aziende simili
  • fare rete con altre imprese e con tutti gli stakeholder nella logica della interdipendenza.

Tutto questo si concretizza in nuove strategie, nuovi modelli di business e organizzativi, nuovi modi di guardare alle persone e al loro sviluppo, nuovi modi di interagire all’interno e all’esterno dell’azienda con clienti, lavoratori, fornitori, istituzioni e comunità.


Tutto questo genera maggior valore per tutti.


L’Atto Costitutivo e lo Statuto


Al momento di costituirsi, qualsiasi impresa profit, nelle diverse forme societarie previste al libro V, titoli V e VI del Codice Civile, ossia le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici), può aggiungere la caratteristica di essere Società Benefit.


Le imprese già costituite, invece, possono trasformarsi in Società Benefit modificando il proprio Statuto.


La modifica dello statuto può essere realizzata con il voto a maggioranza qualificata di tutti i soci e la procedura è identica a quella adottata per qualsiasi altra operazione aziendale di importanza analoga; semplicemente va aggiunta all’oggetto sociale la dichiarazione che la società è una Società Benefit e vanno effettuate le altre modifiche specificate dalla legge istitutiva (Legge 2015/208).

Denominazione sociale

La ‘denominazione sociale’ è trattata nel Comma 379 della legge istitutiva che recita:

La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”.


Quindi, sia nel caso della società costituenda che di quella già costituita, la denominazione sociale è quella scelta liberamente dai soci alla quale si aggiunge la dicitura ‘Società Benefit’.

Oggetto sociale

Sempre nel comma 379 si legge “La Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire”.


La peculiarità delle Società Benefit, quindi, è rappresentata dalla integrazione dello scopo sociale tradizionale con fini di lucro con lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune.


Questo costituisce un requisito di natura costitutiva o statutaria e quindi la Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. L’individuazione dello scopo benefit è lasciata nella libertà dei soci.


Sebbene la legge non dica nulla di specifico in merito, mi sembra particolarmente importante sottolineare che il ‘miglior’ beneficio comune, a mio parere, è quello che si consegue ‘attraverso il proprio business’ (ad esempio nel caso di Bottega Filosofica, la diffusione di una cultura del bene comune attraverso le proprie attività di consulenza e coaching) non solo ciò che si realizza ‘accanto’ al proprio business come molte iniziative di responsabilità sociale, di compensazione di esternalità negative, di promozione culturale a titolo volontario, ecc..


Mi dà, in un certo senso, ragione la circolare Assonime (l'associazione fra le società italiane per azioni) n° 19 del 20 giugno 2016, La disciplina delle Società Benefit, che evidenzia come “per far diventare l’impatto sociale parte integrante della strategia d’impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, l’attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva”.


La Società Benefit, in ogni caso si impegna a realizzare costantemente il beneficio comune allo stesso modo e con la stessa attenzione ed energia con le quali si adopera per perseguire il proprio profitto.


Le Società Benefit devono inoltre essere gestite e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholder.


Si legge infatti al Comma 377: “Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto”.

Soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune

Il Comma 380 prevede che “La Società Benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità, ovvero le finalità di beneficio comune identificate nell’oggetto sociale".


Si tratta di un incarico rilevante e impegnativo che, a seconda della dimensione dell’impresa, può essere affidato ad uno o più soggetti interni all’organizzazione ma anche a soggetti esterni dotati di adeguate competenze.


Qualunque sia il soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune, dovrà assicurarsi che la società abbia una organizzazione adeguata a:

  • realizzare i propri obiettivi di beneficio comune e, in generale, mantenere l’azione gestionale nella prospettiva della sostenibilità e finalizzata al conseguimento dei relativi obiettivi
  • favorire e monitorare lo sviluppo, all’interno dell’impresa, di una cultura diffusa del Bene comune e della sostenibilità.

Lo stesso soggetto è anche responsabile di verificare che la Relazione d’Impatto, redatta annualmente sia coerente con quanto previsto dalla legge.

Relazione annuale e pubblicità

A presidio delle aspettative degli stakeholder e a garanzia dell'effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale, il Legislatore ha prescritto inoltre l’obbligo di rendicontare in maniera completa, affidabile e trasparente il perseguimento del beneficio comune attraverso una Relazione Annuale il cui indice è ben definito dalla norma.


Ecco allora il comma 382 “Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”.


E il comma 383. “La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente”.


Bottega Filosofica pubblica regolarmente la propria Relazione Annuale.


Dal momento che, almeno attualmente, quella di costituirsi o diventare Società Benefit è una scelta libera fortemente radicata nei valori dell’imprenditore e dell’impresa che non porta vantaggi se non a livello reputazionale e di clima interno, l’effettiva pubblicazione della Relazione e la corretta redazione non vengono controllate da un ente esterno e non sono previste sanzioni per il mancato adempimento di quanto previsto dalla norma.


Nel caso di società in cui sia presente un Sindaco o un Collegio Sindacale, questi hanno la responsabilità della verifica che le cose siano state fatte in maniera corretta.

Il Legislatore, però, ha assoggettato le Società Benefit alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (di cui al D.Lgs. 145/2007)e alle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e ha individuato l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) come organo di controllo.


Lo standard di valutazione


La normativa sulle Società Benefit, come abbiamo già visto, prevede che, nella Relazione d’Impatto redatta annualmente, sia anche valutato l’impatto complessivo generato dall’impresa nei confronti della società civile.


Il comma 378 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 definisce anche le caratteristiche dello «standard di valutazione esterno» da utilizzare che sono dettagliatamente illustrate nell’allegato 4 alla legge stessa.


Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società Benefit deve essere:

"1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della Società Benefit e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa;

3. credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica

4. trasparente perché le informazioni che riguardano tale standard sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una Società Benefit nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse".


Nel corso dell’ultimo anno Assobenefit ha investito molte energie nel supportare le imprese aderenti nella conoscenza e nella scelta dello standard di valutazione più adatto alle loro caratteristiche, sollevando così la singola impresa dalla necessità di individuare e valutare, magari senza averne le competenze, lo standard da preferire.

A nostro parere lo strumento di valutazione più adatto per l’impresa italiana e, in particolare per la PMI, è il SABI, messo a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Buon Lavoro.


L’impresa che desideri confrontarsi, invece o anche, con uno strumento internazionale può utilizzare il B Impact Assessment che certifica le imprese come B Corp, anch’esso reso disponibile gratuitamente da B Lab.


Il comma 378 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 definisce, inoltre, le «aree di valutazione», identificate nell’allegato 5 alla legge stessa, che devono essere necessariamente incluse nella valutazione dell’attività di beneficio comune.


Con riferimento ai contenuti, pertanto, la valutazione di impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

"1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita".

Gli strumenti sopra indicati articolano in maniera dettagliata queste aree di valutazione in specifici ambiti e indicatori.

Vediamo brevemente cosa è necessario e utile valutare in ciascuna area.

Governance

Con il termine Governance si intende generalmente l’insieme dei processi finalizzati a creare le condizioni perché il management di una azienda possa operare correttamente nonché i criteri e le modalità per selezionarlo in coerenza con la cultura dell’impresa, i suoi obiettivi e le sue sfide.


L’obiettivo principale di un buon sistema di governo in ogni organizzazione dovrebbe essere il bilanciamento degli interessi in gioco all’interno del sistema dei suoi stakeholder.


Nel caso della Società Benefit, nel capitolo Governance, è importante esaminare – e dare conto - delle scelte fatte dall’impresa e in particolare di quella di adottare un certo orientamento di fondo assumendo l’impegno di attuarlo costantemente in tutti gli aspetti della vita aziendale.


Vanno quindi guardati e valutati i processi strategici e gestionali - per verificarne la coerenza con gli assunti e i valori di base - e le modalità in cui questi vengono tradotti in comportamenti di governo inclusivi di ascolto e di condivisione con gli stakeholder interni ed esterni.

Va anche presa in considerazione l’esistenza di un codice etico e di specifici processi di gestione della sostenibilità e della trasparenza.

Rapporti con i lavoratori e le lavoratrici

Nel lavoro, le persone devono poter trovare un’occasione di realizzazione e di costruzione positiva e soddisfacente della propria identità. Questo, tra l’altro, le spinge a dare il meglio di sé, favorendo quindi anche l’impresa nel perseguimento dei propri obiettivi.

Nella Società Benefit il lavoro è valorizzato e la relazione di lavoro dovrebbe vedere ‘coincidenza’ tra gli interessi del lavoratore e quelli dell’impresa, rispettandoli entrambi e creando sinergia.


Parlando di lavoratori ritengo importante non riferirsi solo ai lavoratori con un contratto da dipendente ma a tutti coloro che a qualsiasi titolo lavorano per l’impresa lungo tutta la filiera, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc..


Questo ambito di valutazione, quindi, esamina cosa l’impresa ha messo in campo per creare e organizzare un buon lavoro per le persone, per prendersene cura anche nel lungo periodo sia riguardo agli aspetti considerati ‘hard’ sia riguardo quelli ‘soft’.


Il corretto inquadramento contrattuale, la giusta ed equa retribuzione e gli elementi di welfare offerti sono dimensioni prese in considerazione nei modelli di valutazione dell’impatto, spesso rimangono le uniche.


A noi di Bottega Filosofica piace il SABI (Strumento di Autovalutazione della Buona Impresa) perché mette l’attenzione sulla capacità dell’impresa di fornire al lavoratore l’occasione di impiegare i propri talenti nella creazione di valore per la società offrendo alle persone anche possibilità di sviluppo di sé, di relazione e partecipazione e di riconoscimento da parte degli altri, nel senso più ampio.


Va sottolineato che questi ultimi aspetti non sono osservabili senza rilevare, oltre al dato quantitativo, anche il percepito delle persone (ad esempio quanto il lavoratore pensa di essere cresciuto grazie alla formazione più che il numero di ore di formazione fruite, quanto si sente realizzato accanto a quanto e come viene riconosciuto dal punto di vista formale e remunerato il suo lavoro) e questo agisce come rinforzo positivo alla buona relazione tra lavoratori e impresa.

Rapporti con i portatori di interesse

Come abbiamo visto in quest’area di valutazione la legge guarda alle “relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura”.


Dal nostro punto di vista il principale portatore di interesse è il cliente che, ovviamente, la legge ricomprende nel termine ‘comunità’. Riteniamo, però estremamente importante dare risalto al ruolo del cliente in quanto portatore di interesse anche in considerazione del fatto che senza clienti non c’è impresa e senza clienti soddisfatti non c’è profitto.


A mio parere una Società Benefit deve essere fortemente impegnata nel portare sul mercato prodotti e/o servizi in grado di rispondere ai bisogni reali delle persone e delle organizzazioni clienti, prodotti e servizi concepiti pensando a fornire un contributo utile alla società e realizzati con passione, con cura, dotandosi di strumenti sistematici di ascolto del cliente e coinvolgendolo il più possibile nel processo di progettazione.


Anche in assenza di questo, in ogni caso, ritengo indispensabile raccogliere periodicamente feedback dai clienti e includerne i risultati nel processo di valutazione.


La Società Benefit, inoltre, deve – e vuole - essere pienamente consapevole di come la sua attività incida direttamente o indirettamente, anche al di là dell’impatto sociale legato al perseguimento dei propri obiettivi specifici, sul contesto locale e globale in cui opera.

Per questo diventa particolarmente importante, soprattutto per le aziende di maggiori dimensioni, verificare che l’insieme dei loro processi  - e nell’arco di tutta la filiera - sia assicurato il rispetto delle Comunità Locali e dei Diritti Umani e tutta l'attività sia orientata alla massima inclusione delle diversità comunque presenti e alla prevenzione della corruzione.

Ambiente

La valutazione dell’impatto ambientale delle azioni delle imprese è certamente più diffusa e conosciuta della valutazione dell’impatto sociale.


La legge definisce cosa va preso in considerazione per la valutazione dell’impatto ambientale e ci sono standard e strumenti molto autorevoli e consolidati che possono essere usati per questo.


Nei diversi casi degli strumenti adatti per la Relazione Annuale delle Società Benefit, sono state fatte scelte opportune e corenti circa i modelli di valutazione delll’impatto ambientale e i relativi indicatori da adottare come riferimento.